Il DVR ( (documento di valutazione dei rischi) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro. Tale documento deve essere redatto quando nel luogo di lavoro sono presenti “lavoratori”.secondo l’art.2 del DLgs 81/08 che definisce tale ruolo. Tuttavia, se il titolare di una struttura, lavora esclusivamente con collaboratori quali liberi professionisti con P.IVA individuale che rilasciano fattura, tale figura non rientra nella definizione che dà l’art. 2 di lavoratore. Quindi in questo caso, i collaboratori non hanno obbligo di redigere documenti.
Situazione diversa in cui un medico veterinario libero professionista operi in una struttura non di sua pertinenza appunto come collaboratore ma introduce :
- macchinari di proprietà e di sua pertinenza (e quindi non utilizza strumentazione della struttura presso la quale esegue la sua prestazione)
- il rischio da agenti cancerogeni-mutageni
in questo caso scatta l’obbligo della stesura del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti). Tale documento deve essere redatto insieme, sia dal titolare della struttura che dal medico che esegue la prestazione.
Il titolare della struttura ha la responsabilità quindi di:
- firmare sia il DVR se ha lavoratori che il DUVRI se ha collaboratori che introducono macchinari di proprietà o rischio di agenti cancerogeni-mutageni,
- informare e formare il collaboratore riguardo i rischi presenti nell’attività e i comportamenti corretti da assumere per non correre rischi,
- deve mettere a disposizione i DPI (dispositivi di protezione individuale) e deve spiegare il loro utilizzo
- deve far conoscere l’esatta ubicazione della cassetta del pronto soccorso della struttura
- deve far conoscere il responsabile del primo soccorso e dell’antincendio.
Da parte sua il collaboratore
- deve informare e formare il titolare della struttura sui rischi relativi all’utilizzo dello strumento introdotto facendo riferimento e indicando nel documento DUVRI la marca, il modello e lo scopo per cui viene utilizzato..
Se nel corso del tempo non ci saranno cambiamenti, tale documento resterà valido. Dovrà essere riscritto in caso di adozioni di nuovo strumentario o di cambiamenti all’interno della struttura.
Quando non deve essere compilato il DUVRI
- Se il collaboratore esegue esclusivamente una prestazione intellettuale, e quindi utilizza all’occorrenza strumenti già presenti nella struttura
- Nel caso che la collaborazione sia di natura occasionale e non avvenga più di 2 volte nell’arco dell’anno solare ma dovrà essere lo stesso redatto se la prestazione sarà una sola nel caso che venga introdotto il rischio da agenti cancerogeni-mutageni.
Non esistendo un modello prestabilito di DUVRI, questo dovrà essere un documento che oltre che contenere le generalità dei due redattori, dovrà riportare in modo semplice quello che è stato appena illustrato e dovrà essere datato.
Cliccando nel link qui in basso trovate un modello di DUVRI da scaricare e far compilare al collaboratore che introduce apparecchi elettromedicali nella vostra struttura